Da l'Url di emilio grimaldi Leggere l’articolo 2 della Costituzione in una sentenza è un fatto più che unico che raro, anche per un giudice, tanto è ovvio. “La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale”, recita così. Diritto inviolabile è, per esempio, la somministrazione dell’acqua. Lo ha citato lo scorso 29 novembre il giudice di Castrovillari, Giancarlo Maggiore, a favore del Comune di San Lorenzo del Vallo, nel cosentino, nel motivare la decisione presa inaudita altera parte, cioè senza nemmeno ascoltare la versione della controparte, avverso la So.Ri.Cal, la società di risorse idriche calabresi, che ha privato la comunità laurenziana del bene primario dell’uomo, causa morosità dell’ente. I rapporti istituzionali tra il Comune e la Società sono regolati da una Convenzione di utenza che dà agio alla Sorical di sospendere la fornitura dell’acqua in caso di ritardo nel pagamento degli Utenti, cioè i Comuni. Un momento! ma questa è diversa da quella approvata dalla Giunta regionale con delibera numero 804 dell’11 settembre 2002. Nella quale non c’è nessun riferimento ad eventuali riduzioni o interruzioni di erogazione di acqua nel caso di mancato pagamento. Non c’è. Diritto inviolabile, questo dell’acqua. Lo dice l’articolo 2 della Costituzione. Più di qualcosa non torna. I costi dell’energia Lo scorso 1 febbraio il presidente della Società, Sergio Abramo, insieme all’amministratore delegato, Maurizio del Re, hanno incontrato i sindacati di categoria. Si profilano difficoltà finanziarie. Hanno tirato in ballo sempre la morosità dei Comuni, e udite udite, “il costo di energia elettrica”. Sì, perché l’acqua per sollevamento e/o trattamento richiede energia elettrica. E questa costa. Un momento! La Sorical è entrata in servizio il 1 novembre 2004. E in una riunione di un anno prima l’allora amministratore delegato, Raimondo Besson, e l’allora direttore generale del Dipartimento LL.PP. ed Acque, Francesco Mirante, in piena estate, mentre tutti erano in vacanza, preferirono “soprassedere al conferimento della centrale di Vaccarizzo, così come delle ulteriori ipotizzate sul territorio calabrese, del tutto disgiunti dagli adduttori affidati alla gestione della Sorical”. E come mai? “perché i costi complessivi di allestimento – rilevavano i due - risultano superiori al costo di acquisto dell’energia”. Cosa era successo? La Enel Spa, facente parte della cordata della costituenda Sorical, aveva manifestato la propria intenzione di “cedere gratuitamente i diritti dello sfruttamento” delle centrali controllate dal gruppo Enel Spa. E la Sorical di Besson non accettò. Non gradì questo generoso piatto di soldi. Oggi la Sorical paga all’Enel circa 25 milioni l’anno. Durante i trent’anni della Convenzione, fino al 2034, i cittadini calabresi avrebbero risparmiato, occhio e croce, 750 milioni. Ma non è tempo dell’articolo 2 della Costituzione questo. La riunione tra i due, Mirante e Besson, nell’estate del 2003 stravolse la Convenzione originaria a tutto vantaggio dei privati di Veolià, la multinazionale che subentrò all’Enel Spa. L’origine del male. Subdola, ma tenuta in vita da stilemi amministrativi. Un tavolo per due che da lì in poi fece da punta di diamante dell’imbroglio: allegato ad ogni provvedimento normativo sulla e per la So.Ri.Cal. Divenne legge primaria. Le tariffe Nella “Convenzione” (articolo 8, quinto comma) viene stabilito che il prezzo di cessione dell’acqua è “già fissato presuntivamente per il 2001 in Euro 0,15/mc per acque erogate a gravità ed in Euro 0,25/mc per acque erogate per sollevamento e/o potabilizzate”; nel comma successivo si legge che “la Società affidataria non si avvarrà per i primi cinque anni della facoltà di recuperare parzialmente in tariffa gli investimenti effettuati, come consentito dalla normativa vigente” e che “negli anni successivi si tornerà ad applicare in argomento il metodo tariffario che risulterà in vigore a quell’epoca”. Ma, soprattutto, nella “Convenzione” (articolo 8, settimo comma) è stabilito che “a partire dal 6° anno di gestione si applicherà la tariffa determinata secondo il metodo normalizzato di riferimento fissato dal D.M. 1 agosto 1996, ovvero secondo quello diverso previsto o consentito dalla legge al tempo vigente”. Nel “Verbale della riunione del 31 luglio 2003”, invece, questo “blocco” viene rimosso e si concorda (punto 3) che “le tariffe di vendita dell’acqua fissate all’Art.8 della Convenzione rispettivamente pari a 0,15 €/mc per erogazione a gravità e pari a 0,25 €/mc per erogazione previo sollevamento e/o trattamento, sono da intendersi bloccate fino al 01.01.2006, salva la possibilità di recuperare, sin dal 2003, il differenziale tra il tasso di inflazione programmata previsto nel piano economico-finanziario di offerta (1,5per cento annuo) ed il tasso di inflazione reale determinato annualmente dall’ISTAT”. Una modifica essenziale. Il costo dell’acqua è arrivato a euro 0,1904 a metro cubo per l’acqua erogata “a gravità” e a euro 0,3174 a metro cubo per quella erogata “a sollevamento e/o potabilizzata”, più il 10 per cento di Iva e oltre gli adeguamenti tariffari che il Fornitore comunica di volta in volta all’Utente. Le fideiussioni L’articolo 8 della “Convenzione in affidamento degli Acquedotti Calabresi” determina che la Società affidataria porrà a disposizione importi per investimenti per un ammontare complessivo di Euro 336.729.891,21 (sarebbero i 652 miliardi di vecchie lire dell’offerta come impegni finanziari) a fronte dei quali il Socio privato “rilascerà formale garanzia fideiussoria entro un limite massimo complessivo di Euro 206.582.000,76” (sarebbero i 400 miliardi dell’offerta come garanzia). Vediamo adesso come, nell’ormai famoso “Verbale della riunione del 31 luglio 2003”, viene quasi “azzerata” questa importante fidejussione. Nel “Verbale”, al punto 4, si fa riferimento all’importo della fidejussione prevista dall’articolo 8 della “Convenzione” (che come detto è di 206 milioni di euro) stabilendo che in “analogia a quanto previsto all’Art. 30 della Legge 109/1994” l’importo della fideiussione viene fissato “nella misura del 10 per cento del totale degli investimenti di ciascun programma quinquennale”. In pratica l’importo della fideiussione (che era di 206 milioni di euro) è stato sostituito con una fideiussione (pari al 10 per cento) del totale degli investimenti facendo riferimento ad un articolo della Legge n.109 che intendeva e si riferiva a tutt’altra cosa. Infatti una cosa è la garanzia prevista per l’effettuazione di un lavoro ed un’altra, completamente differente, è la garanzia offerta di 206 milioni di euro come denaro depositato (fideiussione). Ma addirittura la Sorical non solo non ha depositato il denaro a garanzia, ma ha anche acceso un mutuo di 240 milioni di euro con la Depfa Bank (acronimo che vuol dire “banca delle ipoteche”!) Istituto coinvolto nello scandalo dei “derivati” della città di Milano. Anticipazione della quota di competenza del socio pubblico Nelle premesse del “verbale della riunione del 31 luglio 2003” è scritto che ‘Acque di Calabria S.p.A.’ conferma l’impegno “ad anticipare la quota di competenza del socio pubblico del capitale sociale, fissato nel limite massimo di € 13.400.000,00”. Il capitale sociale attuale è di euro 13.400.000,00; la quota del socio pubblico, pari ed euro 7.169.000,00 (il 53,50 per cento), doveva essere anticipata dal partner privato. Invece il privato ha anticipato soltanto euro 2.040.000,00. A questo punto aiuta la lettura della stessa delibera: “… In occasione dei successivi aumenti di capitale intervenuti, le quote di competenza sono state direttamente versate dalla Regione, e quindi senza alcuna ulteriore anticipazione”. Meno chiaro è il passaggio successivo, dove viene detto che la Regione ha rimborsato alla So.Ri.Cal. S.p.A. (con decreto n.1673 del 25 febbraio 2009) le anticipazioni corrisposte dalla stessa (euro 2.040.000,00) ed un ulteriore importo di euro 1.460.000,00 quale “quota di spettanza corrispondente all’ultimo aumento di capitale intervenuto”. La domanda importante è però sapere se la So.Ri.Cal. S.p.A. abbia provveduto al versamento della propria quota; infatti se il capitale sociale attuale è di euro 13.400.000,00 la quota del privato (46,50per cento) ammonta ad euro 6.231.000,00 : sono stati versati? Non si sa… A proposito di denaro elargito dalla Regione Calabria alla So.Ri.Cal. S.p.A. c’è pure quello dovuto per ripagare la “perdita inizio gestione”. Sempre nella delibera di Giunta regionale n.535 del 7 agosto 2009 (“Posizioni creditorie/debitorie Regione Calabria - SoRiCal”) è scritto che tale credito ammonta ad euro 4.088.130,00 ed è stato verificato dal “collegio sindacale della società” come stabilito nel punto 1 dell’Accordo integrativo. Nella delibera n.535 si può leggere che : “… con nota in data 4 febbraio 2009 è stata ricevuta copia della “Certificazione delle componenti negative e positive di reddito relative alla attività della So.Ri.Cal. S.p.A. sino alla data del 31.10.2004. Da tale certificazione risulta una perdita attestata dal Collegio Sindacale pari ad € 4.088.130,00.” I crediti pregressi I cosiddetti “crediti pregressi” rappresentano i crediti che la Regione Calabria vanta dai Comuni calabresi per mancato pagamento dei canoni idrici negli anni antecedenti la gestione Sorical SpA; l’importo complessivo stimato è di 500 milioni di euro (circa 1.000 miliardi delle vecchie lire). Nella “Convenzione per l’affidamento in gestione degli acquedotti Regionali della Calabria e del relativo servizio di erogazione di acqua per usi idropotabili” firmata il 13 giugno 2003 viene ribadito, in tre diversi articoli, che la So.Ri.Cal. S.p.A. recupererà i crediti pregressi “senza corrispettivo e con rimborso spese in misura non superiore al 2per cento dell’importo recuperato”. Nel “verbale della riunione del 31 luglio 2003” (madre di tutti i cambiamenti!) è scritto che (punto 2): “SORICAL conferma l’impegno a non rendere operativo il mandato alla riscossione dei crediti pregressi di cui agli Articoli n.6 comma 6 e n.9 della Convenzione ed al Disciplinare di esazione dei canoni già approvato dalla Delibera di G.R. n.804 dell’11.09.2002”. Questa rinuncia la Sorical S.p.A. la fece pesare, nel senso che ricordò come per quei crediti aveva diritto al 2 per cento dell’importo recuperato (articolo 2, punto h della “Convenzione Regione-Sorical”); facendo un po’ di calcoli: se la Sorical avesse recuperato tutti i crediti, avrebbe potuto incassare “senza corrispettivo e con rimborso spese in misura non superiore al 2 per cento dell’importo recuperato” circa 10 milioni di euro. Questa privazione della Sorical S.p.A. nell’accordo integrativo, che è stato a tutti gli effetti un atto di transazione e come tale deliberato dalla Regione Calabria (D.G.R. n.335 del 18/05/2004), venne “bilanciato” dallo sblocco delle tariffe (non più congelate per cinque anni) e da un canone di concessione ridicolo (500.000,00 euro per la concessione di tutte le opere acquedottistiche regionali). Era dunque chiaro che la So.Ri.Cal. S.p.A. avesse rinunciato alla riscossione dei crediti pregressi. Ed invece no! Nella Legge regionale n.9 del 11 maggio 2007 all’articolo 14 (“Riscossione di tariffe”) punto 3 si stabilisce che: “L’ingiunzione è adottata nella forma del decreto del Dirigente generale del Dipartimento regionale dei lavori pubblici, che si avvale, per le attività istruttorie e per la materiale riscossione del credito derivante da titolo esecutivo, di So.Ri.Cal. S.p.A., in base a quanto previsto dalla vigente convenzione”. Quello che si legge ha dell’incredibile, è scritto “… che con lettera prot.4855 del 20 giugno 2007 la So.Ri.Cal. S.p.A. si dichiara disponibile a svolgere le attività previste al comma 3, dell’art.14 della L.R. 9/2007, alle condizioni tutte previste nella Convenzione in essere, recedendo dall’impegno a non rendere operativo il mandato alla riscossione dei crediti concordato nell’Accordo”. In pratica la So.Ri.Cal. S.p.A. recede (bontà sua!) dall’impegno sottoscritto nell’Accordo integrativo a non riscuotere i “crediti pregressi” e la Regione si impegna a preparare un nuovo accordo integrativo; accordo che, come tutti dicono, è senz’altro superiore al 2 per cento dell’importo recuperato stabilito, a suo tempo, nella “Convenzione”. |
In collaborazione con il Coordinamento calabrese Acqua pubblica “Bruno Arcuri”
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